STUDIO COMMERCIALISTA DOTT. GIULIO GASTALDELLO

 

CIRCOLARE N. 001/2011 DEL 7 GENNAIO 2011

 

NOVITA’ FISCALI PER L’ANNO 2011

 

Nel testo definitivo della “legge di stabilità 2011″ e in altri provvedimenti divenuti effettivi con il 2011, ci sono importanti novità sotto il profilo fiscale. Di seguito diamo una sintetica esplicazione, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento:

 

1.- Detrazione del 55% anche per i lavori del 2011

Confermata per il prossimo anno l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. Con una novità: lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 2011 andrà ripartito non in cinque anni (come invece previsto per le opere effettuate nel 2009 e nel 2010), ma in dieci rate annuali di pari importo.
Il beneficio è stato introdotto per la prima volta dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e consiste in una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55% delle spese sostenute lavori che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici già esistenti. Ne sono destinatari non solo le persone fisiche, ma anche le società di persone e quelle di capitali, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le associazioni tra professionisti.

Sono agevolabili, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio (la detrazione massima prevista è di 100mila euro, pari al 55% di 181.818,18 euro)

- il miglioramento termico dell’edificio o delle singole unità immobiliari (pavimenti, pareti, finestre comprensive di infissi – detrazione massima: 60mila euro, il 55% di 109.090,90 euro)

- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (detrazione massima: 60mila euro)

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima: 30mila euro, pari al 55% di 54.545,45).

 

2.- Incremento delle sanzioni per ravvedimento e altri deflattori del contenzioso

Costerà più caro regolarizzare le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011. E’ stata infatti modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. In particolare:

- per i versamenti omessi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione passa da un dodicesimo a un decimo del minimo (dal 2,5% al 3%)

- per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione sale da un decimo a un ottavo del minimo (ad esempio, per il “ravvedimento lungo” dei versamenti si pagherà il 3,75%, non più il 3%)

- per rimediare all’omessa presentazione della dichiarazione (al massimo entro 90 giorni), la sanzione passa a un decimo del minimo, cioè 25 euro (attualmente è di 21 euro, un dodicesimo del minimo).

Leggero aumento anche per le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di:

- accertamento con adesione (si passa da un quarto a un terzo;

- acquiescenza (da un quarto a un terzo;

- definizione agevolata delle sanzioni (da un quarto a un terzo);

- conciliazione giudiziale (da un terzo al 40%);

- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione (da un ottavo a un sesto).

Si ricorda che dal 1° gennaio 2011 il tasso legale di interesse è passato dall’ 1% all’ 1,5%.

 

3.- Accertamenti parziali ad ampio raggio

Più possibilità per gli uffici dell’Amministrazione finanziaria a procedere negli accertamenti parziali in materia di imposte sui redditi e di Iva. Oltre che nei casi già previsti (accessi, ispezioni e verifiche, nonché segnalazioni da parte della direzione centrale Accertamento, di una direzione regionale o un ufficio delle Entrate o di altra agenzia fiscale, della Guardia di finanza, di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici), l’accertamento parziale potrà essere basato anche sulle seguenti attività:

- inviti a comparire rivolti ai contribuenti per fornire dati e notizie

- inviti a esibire o trasmettere atti e documenti

- questionari inviati ai contribuenti e relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.

 

4.- Sui telefoni cellulari reverse charge da aprile 2011

Dal 1° aprile 2011 la cessione di telefoni cellulari e di microprocessori da parte dei grossisti avverrà in regime di “reverse charge”. Non conta la qualifica dell’acquirente ma l’attività del cedente, con la conseguenza che l’acquisto di un cellulare (o di un microprocessore) da parte di un soggetto passivo Iva (professionista o imprenditore) presso un dettagliante, ancorché per scopi legati all’attività economica svolta e indipendentemente dal numero e dal valore dei beni acquistati, non deve essere assoggettata a reverse charge, ma all’ordinaria modalità di fatturazione con rivalsa dell’Iva.

Collocandosi al di fuori del richiamato concetto di vendita al dettaglio, va invece a reverse charge l’acquisto presso un grossista o la cessione di un telefono aziendale da parte di un professionista o di un imprenditore.

Per quanto concerne la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’amministrazione, per consentire agli operatori di adeguare la procedure, ha individuato, anche sulla base dello statuto del contribuente, questo termine con le operazioni effettuate dal 1° aprile 2011.

 

5.- Titolari di partita IVA (società, enti o persone fisiche): Acquisti e vendite comunitarie con autorizzazione

I soggetti Iva che intendono effettuare acquisti o cessioni di beni e/o servizi intracomunitari, devono manifestare questa volontà nel modello di inizio attività, come previsto dal DL 78/2010. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta il soggetto è iscritto nell’elenco Vies delle partite Iva che possono operare a livello intracomunitario. I titolari di partita Iva anteriori al 31 maggio 2010, che hanno posto in essere operazioni intracomunitarie nel corso del 2009 e del 2010, ed hanno presentato gli elenchi intrastat e la dichiarazione Iva per l’anno 2009, sono automaticamente iscritti nell’elenco Vies. Per tutti gli altri soggetti – ossia chi non ha operato nel 2009 e 2010 a livello intracomunitario e per chi ha aperto la partita Iva dal 31 maggio 2010 in poi senza effettuare la richiesta di operatore intracomunitario – è necessario presentare una specifica istanza alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Chi non presenta la richiesta, verrà escluso dal 28 febbraio 2011 e non potrà operare a livello intracomunitario.

 

6.- Cessioni di immobili: l’esenzione scatta dopo cinque anni

Guadagna un anno il regime di imponibilità Iva previsto per le cessioni di fabbricati, diversi da quelli strumentali per natura, effettuate dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione edilizia. A seguito dell’intervento normativo sull’articolo 10, primo comma, numero 8-bis, del Dpr n. 633/1972, tali operazioni ora non sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto se portate a termine entro cinque anni (non più quattro) dal termine della costruzione o della ultimazione dei lavori.

 

7.- A regime le agevolazioni per la proprietà contadina

Stabilizzate nell’ordinamento tributario, dopo oltre 50 anni di ripetute proroghe, le agevolazioni fiscali per l’accorpamento della piccola proprietà contadina, consistenti in una tassazione di favore per le cessioni di terreni agricoli nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, e per le operazioni fondiarie effettuate attraverso l’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare).

Il regime agevolato per tali atti consiste nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (168 euro ciascuna) e dell’imposta catastale all’1%. In più, l’onorario notarile viene ridotto del 50%.
Si perdono i benefici se, prima che siano trascorsi cinque anni dall’atto, i terreni vengono venduti o non sono più coltivati o condotti direttamente. 

 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, invio cordiali saluti.

 

dott. Giulio Gastaldello