STUDIO
COMMERCIALISTA DOTT. GIULIO GASTALDELLO
CIRCOLARE
N. 001/2011 DEL 7 GENNAIO 2011
NOVITA’ FISCALI PER L’ANNO 2011
Nel testo
definitivo della “legge di stabilità 2011″ e in altri provvedimenti
divenuti effettivi con il 2011, ci sono importanti novità sotto il profilo
fiscale. Di seguito diamo una sintetica esplicazione, rimanendo a disposizione
per ogni ulteriore approfondimento:
1.- Detrazione
del 55% anche per i lavori del 2011
Confermata
per il prossimo anno l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al
risparmio energetico. Con una novità: lo “sconto” in dichiarazione per i lavori
effettuati nel 2011 andrà ripartito non in cinque anni (come invece previsto
per le opere effettuate nel 2009 e nel 2010), ma in dieci rate annuali di pari
importo.
Il beneficio è stato introdotto per la prima volta dalla legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007) e consiste in una detrazione dalle imposte sui redditi
(Irpef e Ires) pari al 55% delle spese sostenute lavori che aumentano il
livello di efficienza energetica degli edifici già esistenti. Ne sono
destinatari non solo le persone fisiche, ma anche le società di persone e
quelle di capitali, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività
commerciale, le associazioni tra professionisti.
Sono
agevolabili, in particolare, le spese sostenute per:
- la
riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio (la
detrazione massima prevista è di 100mila euro, pari al 55% di 181.818,18 euro)
- il
miglioramento termico dell’edificio o delle singole unità immobiliari
(pavimenti, pareti, finestre comprensive di infissi – detrazione massima:
60mila euro, il 55% di 109.090,90 euro)
-
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (detrazione
massima: 60mila euro)
- la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a
condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti
geotermici a bassa entalpia (detrazione massima: 30mila euro, pari al 55% di
54.545,45).
2.-
Incremento delle sanzioni per ravvedimento e altri deflattori del contenzioso
Costerà
più caro regolarizzare le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011. E’ stata infatti
modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del
ravvedimento operoso. In particolare:
- per i
versamenti omessi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione passa
da un dodicesimo a un decimo del minimo (dal 2,5% al 3%)
- per la
regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o, quando non è
prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione sale da un
decimo a un ottavo del minimo (ad esempio, per il “ravvedimento lungo” dei
versamenti si pagherà il 3,75%, non più il 3%)
- per
rimediare all’omessa presentazione della dichiarazione (al massimo entro 90
giorni), la sanzione passa a un decimo del minimo, cioè 25 euro (attualmente è
di 21 euro, un dodicesimo del minimo).
Leggero
aumento anche per le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio
-
accertamento con adesione (si passa da un quarto a un terzo;
-
acquiescenza (da un quarto a un terzo;
-
definizione agevolata delle sanzioni (da un quarto a un terzo);
-
conciliazione giudiziale (da un terzo al 40%);
-
adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione
(da un ottavo a un sesto).
Si
ricorda che dal 1° gennaio 2011 il
tasso legale di interesse è passato dall’ 1% all’ 1,5%.
3.- Accertamenti
parziali ad ampio raggio
Più
possibilità per gli uffici dell’Amministrazione finanziaria a procedere negli
accertamenti parziali in materia di imposte sui redditi e di Iva. Oltre che nei
casi già previsti (accessi, ispezioni e verifiche, nonché segnalazioni da parte
della direzione centrale Accertamento, di una direzione regionale o un ufficio
delle Entrate o di altra agenzia fiscale, della Guardia di finanza, di
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici), l’accertamento parziale potrà
essere basato anche sulle seguenti attività:
- inviti
a comparire rivolti ai contribuenti per fornire dati e notizie
- inviti
a esibire o trasmettere atti e documenti
-
questionari inviati ai contribuenti e relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei
confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con
invito a restituirli compilati e firmati.
Dal 1° aprile 2011 la cessione di telefoni
cellulari e di microprocessori da parte dei grossisti avverrà in regime di
“reverse charge”. Non conta la qualifica
dell’acquirente ma l’attività del cedente, con la conseguenza che
l’acquisto di un cellulare (o di un microprocessore) da parte di un soggetto
passivo Iva (professionista o imprenditore) presso un dettagliante, ancorché
per scopi legati all’attività economica svolta e indipendentemente dal numero e
dal valore dei beni acquistati, non deve essere assoggettata a reverse charge,
ma all’ordinaria modalità di fatturazione con rivalsa dell’Iva.
Collocandosi
al di fuori del richiamato concetto di vendita al dettaglio, va invece a
reverse charge l’acquisto presso un grossista o la cessione di un telefono
aziendale da parte di un professionista o di un imprenditore.
Per quanto concerne la data di entrata in
vigore delle nuove disposizioni, l’amministrazione, per consentire agli
operatori di adeguare la procedure, ha individuato, anche sulla base dello
statuto del contribuente, questo termine con le operazioni effettuate dal 1°
aprile 2011.
5.- Titolari
di partita IVA (società, enti o persone fisiche): Acquisti e vendite
comunitarie con autorizzazione
I soggetti Iva che intendono effettuare
acquisti o cessioni di beni e/o servizi intracomunitari, devono manifestare
questa volontà nel modello di inizio attività, come previsto dal DL 78/2010.
Trascorsi trenta giorni dalla richiesta il soggetto è iscritto nell’elenco Vies
delle partite Iva che possono operare a livello intracomunitario. I
titolari di partita Iva anteriori al 31 maggio 2010, che hanno posto in essere
operazioni intracomunitarie nel corso del 2009 e del 2010, ed hanno presentato
gli elenchi intrastat e la dichiarazione Iva per l’anno 2009, sono
automaticamente iscritti nell’elenco Vies. Per tutti gli altri soggetti – ossia chi non ha operato nel 2009 e
6.-
Cessioni di immobili: l’esenzione scatta dopo cinque anni
Guadagna
un anno il regime di imponibilità Iva previsto per le cessioni di fabbricati,
diversi da quelli strumentali per natura, effettuate dalle imprese costruttrici
o da quelle che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione edilizia. A
seguito dell’intervento normativo sull’articolo 10, primo comma, numero 8-bis,
del Dpr n. 633/1972, tali operazioni ora non sono esenti dall’imposta sul
valore aggiunto se portate a termine entro cinque anni (non più quattro) dal
termine della costruzione o della ultimazione dei lavori.
7.- A
regime le agevolazioni per la proprietà contadina
Stabilizzate
nell’ordinamento tributario, dopo oltre 50 anni di ripetute proroghe, le
agevolazioni fiscali per l’accorpamento della piccola proprietà contadina,
consistenti in una tassazione di favore per le cessioni di terreni agricoli nei
confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti
nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, e per le operazioni
fondiarie effettuate attraverso l’Ismea (Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare).
Il regime
agevolato per tali atti consiste nell’applicazione delle imposte di registro e
ipotecaria in misura fissa (168 euro ciascuna) e dell’imposta catastale all’1%.
In più, l’onorario notarile viene ridotto del 50%.
Si perdono i benefici se, prima che siano trascorsi cinque anni dall’atto, i
terreni vengono venduti o non sono più coltivati o condotti direttamente.
Nel restare a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento, invio cordiali saluti.
dott. Giulio Gastaldello